Art. 35.
(Registro delle associazioni professionali).

      1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Registro delle associazioni professionali, di seguito denominato «Registro».
      2. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro le associazioni previste dall'articolo 34, in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 38, comma 1.